Il Comune di Arezzo, con delibera di Consiglio n. 20 del 23 febbraio 2018, ha approvato la costituzione della Fondazione Arezzo Intour con l’obiettivo di creare un organismo di Governance moderno che possa gestire e valorizzare a 360° la destinazione turistica di Arezzo turismo e cultura del territorio.
Arezzo Intour è una Fondazione in partecipazione senza scopo di lucro. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Socio fondatore e principale finanziatore è il Comune di Arezzo, ma la Fondazione è aperta anche a soci privati ed altri enti pubblici che possono partecipare alla governance e alle molteplici attività svolte. Infatti, l’Ente si sostiene con il contributo del Comune di Arezzo, quello dei privati e con il riversamento della Tassa di Soggiorno che viene impiegata in modo integrale in attività legate al turismo e alla cultura (primo comune in Italia).
FINALITA’ DELL’ENTE
Il Comune di Arezzo ha deciso di creare un ente pubblico/privato che possa valorizzare al meglio il territorio e che fosse il punto di riferimento per l’intero settore del turismo e della cultura con azioni di governance e regia, al fine di fare conoscere la città nel mondo, visto che è una provincia bellissima ma ancora poco conosciuta e distante dai grandi flussi di altre città Toscane,come Firenze, Siena e Pisa. Ciò, anche in considerazione del crescente numero di presenze turistiche ed attività ricettive e servizi legati al turismo, registrati negli ultimi anni ante pandemia da Covid_19. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, “La Fondazione persegue le finalità della promozione della Città di Arezzo e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati, attraverso le seguenti azioni:
• Far conoscere Arezzo ( Comunicare ) Con azioni di Brand Identity, Brand Awareness, Brand Reputation e Loyalty
• Migliorare Informazione e Accoglienza ( Organizzare ) Tramite il miglioramento dei servizi e l’attivazione di nuove forme di collaborazione
• Aumentare l’Incoming ( Innovare ) Aumentare l’Incoming turistico attraverso marketing digitale e servizi innovativi
I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la Città di Arezzo ed i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura aretina ed incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale della città. La Fondazione agirà con criteri d’imparzialità, oggettività, trasparenza e di non
discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
a. La promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Arezzo e del suo territorio anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
b. La raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
c. La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l’immagine della Città di Arezzo e del territorio aretino anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale;
d. Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;
e. La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
f. Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Arezzo e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali;
g. La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell’ambito della Città di Arezzo e del territorio aretino, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
h. Il Sostegno alla localizzazione nel territorio aretino di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
i. Le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.
La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
d. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
e. erogare premi e borse di studio;
f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare principalmente nel settore organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. A questa attività potranno aggiungersi, in forma accessoria ed in accordo con le finalità della Fondazione, attività nei settori di interesse generale elencati nel Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo, “educazione, istruzione e formazione professionale” ed “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”.
Spetta al comune di Arezzo la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici relativi al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nella deliberazione degli organi amministrativi della Fondazione.
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, “Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore, dai Soci Partecipanti e Sostenitori o da soggetti terzi.
Il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, nonché contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Oltre al Socio Fondatore Comune di Arezzo, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, sono:
o Soci Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante importanti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alle quali potranno aggiungere un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
o Soci Sostenitori le persone Giuridiche pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
o Soci Istituzionali gli enti pubblici che, condividendole finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi tramite un’attività di collaborazione attiva e supporto sul territorio aretino.
Infine, chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare socio della Fondazione deve farne richiesta scritta al CdA che delibererà a maggioranza semplice la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. in caso di rifiuto il CdA deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Contesto normativo
Con il D.Lgs. 231/2001, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche “D.Lgs. 231/01” o anche solo “Decreto”), il Legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa a carico dell’ente, configurabile nei casi in cui vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da parte di
soggetti apicali o da personead essi sottoposte, le specifiche ipotesi di reato espressamente indicate nel Decreto stesso (c.d. “reati-presupposto”).
La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 si applica alle società e agli enti privati, dotati o meno di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici.
La norma prevede che l’ente non risponda del reato che sia stato commesso nel suo interesse o a proprio vantaggio qualora dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello organizzativo e gestionale (MOG) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, e di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza (OdV), Organo a
composizione monocratica o collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti ad esso assegnati.
Nello specifico, il D.lgs.231/2001 disciplina la responsabilità delle società e degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (soggetti apicali), o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (dipendenti). Tuttavia l’ente, secondo il disposto della norma, può non rispondere
dell’illecito commesso dai soggetti appartenenti alle due categorie citate qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.
A distanza di un decennio, e sempre in riposta ad una spinta comunitaria, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito “Legge Anticorruzione”), il Legislatore italiano ha introdotto strumenti specifici volti a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno della Pubblica Amministrazione, prescrivendo, in particolare, l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di un Piano di prevenzione della corruzione e la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), che ha il compito di vigilare sull’efficacia del Piano, proponendone le modificheche si rendano necessarie.
Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, per quanto concerneil MOG (strumento di prevenzione) e l’OdV (Organo vigilante), la Legge 190/2012 ha individuato nel Piano Anticorruzione (nel seguito anche Piano), lo strumento principale per contrastare il fenomeno corruttivo e nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel seguito anche RPCT) il soggetto cui affidare il compito di elaborare la proposta di Piano Anticorruzione e di verificarne l’efficace attuazione e l’idoneità a prevenire la commissione di reati.
Mentre il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, ove attuato, è volto a ridurre al minimo il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese, dei “reati-presupposto” tassativamente indicati dal Decreto e afferenti a diversi ambiti (es. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici,ecc.), la Legge190/2012, rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici, ha lo scopo di prevenire la
realizzazione di comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale,venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.
In ragione dei diversi interessi che le normative di riferimento intendono tutelare, mentre l’adozione di un Modello 231 è un adempimento facoltativo, funzionale a beneficiare dell’esimente della responsabilità amministrativa, l’introduzione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12, sono obbligatorie per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale Legge.
Nella stessa linea, nel 2013 il legislatore ha poi inteso introdurre normative sulla trasparenza dell’attività amministrativa con il D.Lgs 33/2013, mentre col D.Lgs n. 39/2013 ha disciplinato le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi politici e amministrativi nelle amministrazioni.
Fonti normative
Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi e della trasparenza:
1. D.Lgs 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica”
2. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
3. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n.1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
4. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
5. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
6. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
7. PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall’A.N.AC. con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013; – D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 221/2012”
8. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”
9. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”
10. Delibera ANAC n. 10/2015, recante “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici
obblighi di trasparenza (art.47 del d.lgs. 33/2013)”
11. Determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia diprevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
12. Delibera ANAC n. 12/2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
13. D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
14. D.Lgs. n. 97/2016, recante “Semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione dellacorruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
15. Delibera ANAC n. 831/2016, recante “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”
16. Delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”
17. Delibera ANAC n. 1310/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013come modificato dal D.Lgs. 97/2016”
18. Circolare 1/2017 della Funzione Pubblica
19. Delibera ANAC n. 1134/2017, recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
20. Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”
A completamento del quadro normativo entro il quale si pone il presente approfondimento, si richiamano inoltre, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e linee guida Anac in materia di applicazione del codice dei contratti pubblici.
Ambito soggettivo di applicazione
Definito il contorno del D.lgs. 231/2001, anche attraverso l’individuazione di finalità e soggetti destinatari, si intende ora rivolgere l’attenzione all’applicabilità alle società a partecipazione pubblica, soggetti che coniugano, allo stesso tempo, tratti privatistici (si presentano formalmente come imprese societarie dallo scopo tendenzialmente lucrativo) e pubblicistici (perseguono interessi generali di natura pubblica e collettiva).
A questo proposito rileva quanto disposto dal D.lgs.175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – art. 1, co.3), che espressamente dispone l’applicazione alle società a partecipazione pubblica, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni dello stesso decreto, delle norme sulle società previste dal codice civile e quelle generali del diritto privato. Nello stesso decreto, l’art. 2, norma definitoria, precisa quali sono le società controllate o meramente partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Nella prima fase di applicazione del decreto 231, l’assoggettamento ad esso delle società pubbliche non era risultato pacifico, in virtù forse di una oggettiva assimilazione delle società controllate alle pubbliche amministrazioni controllanti, estranee alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. A fugare ogni dubbio sull’applicazione, hanno contribuito, oltre a pronunce giurisprudenziali, anche le Linee Guida adottate dall’ANAC con Determinazione n.8/2015, con l’indicazione rivolta alle amministrazioni controllanti di assicurare l’adozione del modello di organizzazione e gestione 231 non semplicemente per
evitare o contenere il rischio di commissione di reati “presupposto”, quanto piuttosto per accrescere il livello etico delle società controllate, in una logica di efficienza della gestione e di integrazione. Lo scopo dunque è promuovere all’interno dell’azienda un sistema di controllo armonico, volto a prevenire sia i reati commessi in danno alle società, ai sensi della L. 190/2012, che quelli commessi nell’interesse o a vantaggio di quest’ultime, ai sensi del decreto 231. Tale indirizzo, presente già nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, è rinvenibile anche nei successivi aggiornamenti annuali al PNA, nella Direttiva MEF del 25/08/2015 e nella più recente Delibera n. 1134/2017 dell’ANAC.
Infatti, ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134 dell’8.11.2017, “Con riferimento alle misure di prevenzione della Corruzione diverse dalla Trasparenza, l’art. 41 del D.Lgs 97/2016, aggiungendo il co.2bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevede che tanto la pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’art. 2bis, comma 2 del D.Lgs 33/2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), del quale è
la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 231/2001”
Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dalla determinazione n.8/2015 dell’Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all’art. 2bis, co.3, non hanno gli stessi obblighi. Dall’altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull’applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali.
La nuova normativa è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzione tra livelli di governo.
Al fine di precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall’art. 2bis, si può conclusivamente ritenere che, con riferimento all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere tre tipologie di soggetti:
Ø le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), che adottano il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC);
Ø i soggetti di cui all’art. 2-bis, co.2 del D.Lgs 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 231/2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, co.1, lett. m) del D.lgs 175/2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
Ø i soggetti di cu all’art. 2-bis, co. 3 del D.Lgs 33/2013 sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza, tenuti ad un minor grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, l’art. 1 co. 2-bis della L. 190/2012 non detta alcuna disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione; in linea con quanto disposto dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017, gli enti partecipanti dovrebbero promuovere da parte di tali soggetti l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001,
eventualmente da integrare con specifiche misure organizzative funzionali a prevenire fenomeni corruttivi e di malamministrazione. In materia di Trasparenza, invece, a tali soggetti si applica la medesima disciplina prevista per le PA in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’UE.
Per quanto riguarda tali soggetti, di cui all’art. 2bis, co.2 del D.Lgs 33/2013, già la Determinazione n. 8/2015 aveva provveduto ad identificare gli enti di diritto privato in controllo pubblico, comprendendovi gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile.
Tale scelta è confermata e ampliata dallo stesso art. 2bis del D.Lgs 33/2013 che parla di “associazioni, fondazioni” ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica”. Analogamente a quanto sopra indicato per le società a controllo pubblico vanno ricompresi negli enti di diritto privato in controllo pubblico anche quelli controllati da enti pubblici economici.
Per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società, il legislatore ha identificato tre categorie di requisiti, cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società, quali:
1. bilancio superiore a cinquecentomila euro: con riferimento al requisito del bilancio superiore ad euro 500.000,00 il requisito è integrato se uno dei due valori tra il tot. Attivo dello S.P. ed il totale del valore della produzione sia superiore a euro 500.000,00;
2. finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni: tale requisito va inteso come rapporto tra contributi pubblici/valore della produzione. Per contributi pubblici devono intendersi sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le p.a. e per l’erogazione di servizi pubblici. Per valore della produzione si devono intendere i ricavi totali, al cui interno figurano anche quelli derivanti dallo svolgimento di attività commerciale (ricavi da vendita di beni o prestazioni di servizi).
A questo scopo gli enti in questione evidenziano in un’apposita sezione della nota integrativa al bilancio l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione, corredandola di un prospetto riferito all’ultimo triennio;
3. Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di
indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni: nel senso che la designazione può competere anche a più di un’amministrazione pubblica. Affinché il requisito sia integrato deve ritenersi sufficiente l’attribuzione alla PA del potere di designazione di tutti i componenti di uno dei due organi. Si ricorda che per organi di indirizzo devono intendersi, come chiarito nelle Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, adottate con la delibera n. 241 del 2017, gli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, sono titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’ente cui sono preposti, della quale definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In merito, nella Fondazione Arezzo Intour, risulta certamente carente il requisito relativo alla Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni, stante la nomina di alcuni membri da parte di
soggetti privati, come previsto all’art. 6 dello Statuto.
Pertanto la Fondazione non è soggetta ex lege alla normativa sull’anticorruzione e trasparenza.
Applicazione della normativa da parte della Fondazione Arezzo Intour
Ad oggi, data la carenza di almeno uno degli indicatori delineati nella Delibera Anac n. 8/2015
e n. 1134/2017, e riportati all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013, quale la Designazione della totalità
dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche
amministrazioni (art. 6 Statuto), la Fondazione Arezzo Intour non risulta essere assoggettata alla
normativa in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza”.
Ciononostante, la Fondazione intende applicare le misure di trasparenza nello svolgimento delle
sue attività istituzionali, ed in particolare nelle attività di pubblico interesse, cioè tutte quelle
indirizzate al pubblico e mirate a soddisfare le esigenze della collettività, oltreché adottare il
Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001, come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 06.02.2020, attraverso l’adozione del Regolamento di Organizzazione e
funzionamento della Fondazione Arezzo Intour.
Per il triennio 2018-2020 la fondazione Arezzo In Tour ha adottato il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Arezzo (socio di maggioranza).
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021
La Fondazione al fine di sottoscrivere idoneo protocollo di legalità ispirato ai principi del modello 231 ha approvato la relazione sulla sua personalità giuridica al fine dell’applicazione ex lege della normativa anticorruzione e trasparenza .
PROFILO GIURIDICO SOGGETTIVO FONDAZIONE AREZZO INTOUR
Incarichi amministrativi di vertice
La Fondazione Arezzo Intour non ha erogato tali incarichi.
Dirigenti
La Fondazione Arezzo Intour non ha dirigenti nel suo organico.
Dotazione organica
Assunzioni a tempo derminato 2020
Assunzioni a tempo derminato 2019
Assunzioni a tempo inderminato 2020
Assunzioni a tempo inderminato 2019
Fondazione Arezzo Intour non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
La Fondazione Arezzo Intour non ha enti pubblici vigilati, società partecipate, nè enti di diritto privato controllati.
Fondazione Arezzo Intour non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
Fondazione Arezzo Intour effettua i controlli sui contratti di forniture servizi e lavori previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
Procedure diverse dalle indagini di mercato
ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE ARETINO
Convenzione gestione integrata dei servizi art. 117 Del D.LGS 42/2004
CAPITOLATO TECNICO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI
Contratti Pubblici 2021
Contratti Pubblici 2020
Contratti Pubblici 2019
Contratti Pubblici 2018
Indagini di mercato
Indagini di mercato aperte
Indagini di mercato chiuse
esito iscrizione albo fornitori
regolamento sovvenzioni guide turistiche 2021
regolamento emissione voucher visitatori fiera antiquarua
regolamento sostegno guide ambientali
regolamento sostegno rimborso camera agli espositori Fiera antiquario 2021
criteri e modalità di selezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: SISTEMA DI ACCESSO DIRETTO
RIMBORSO DIRETTO AD ANTIQUARI O COMEMRCIANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO DELLE SPESE DI OSPITALITA’ PRESSO SISTEMA RICETTIVO ED EXTRARICETTIVO ARETINO
Il programma prevede un contributo teso a ristorare le spese sopra richiamate.
Regolamento prodotto turistico Rip-ar-titurismo
Lo scopo della presente operazione è quello di sostenere e rilanciare i flussi turistici
verso il Comune di Arezzo in questa fase di post emergenza Covid-19. L’attuazione
di una campagna a sostegno delle strutture ricettive, degli operatori del settore e della
domanda turistica avverrà grazie all’erogazione di sostegni mirati per ogni attività.
La realizzazione del prodotto turistico intende raggiungere i seguenti obiettivi:
AZIONE RIMBORSO NOTTE ESPOSITORI
Beneficiari
Sono beneficiari di questa azione tutti gli espositori e gli spuntisti della Fiera Antiquaria di Arezzo, i quali avranno la possibilità di vedersi rimborsato fino ad un
massimo di € 100 per l’intero soggiorno durante il weekend della Fiera. Basterà compilare con i propri dati un apposito form raggiungibile all’indirizzo
https://www.arezzointour.it/rimborsi-fiera/, allegando la fattura a loro intestata. Il rimborso avverrà mediante bonifico da parte della Fondazione Arezzo Intour.
Periodo di validità: luglio – dicembre 2021 o comunque fino ad esaurimento fondi Requisiti di partecipazione all’azione:
il progetto su cui si basa l’azione della agevolazione lo potete consultare al seguente link:
progetto rimborso espositori fiera
Altri progetti a cui sono stati assegnati nel 2022 agevolazioni economiche sono:
A.S.D. GLI ARDITI DEL CICLISMO € 7000,00
A.S.D. CAVALLINO € 7000,00
FAWI FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA € 5.000,00
ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO € 5000,00
PROGETTO AMBASCIATORI PER AREZZO
ASSOCIAZIONE ROSSI 4*4 ASD € 2440,0
ASD BASKET AREZZO € 1640,00
FONDAZIONE THEVENIN ONLUS € 1000,00
ASSOCIAZIONE MUSIC € 10.370,00
GC OLMOPONTE € 1.220,00
ART IN TUSCANY RESIDENCE € 3.000,00
BORSE DI STUDIO ART IN TUSCANY
La Fondazione Arezzo Intour non ha alcun immobile di proprietà.
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.
Fondazione Arezzo Intour non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto. In particolare la medesima non è “concessionario di servizio pubblico” . In ogni caso ad oggi la Fondazione non ha registrato alcun ricorso sulle sue funzioni amministrative e civilistiche. Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
Tabella costi contabilizzati servizi erogati
Fondazione Arezzo Intour non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto. In particolare la medesima non è “concessionario di servizio pubblico” . In ogni caso ad oggi la Fondazione non ha registrato alcun ricorso sulle sue funzioni amministrative e civilistiche. Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
La Fondazione Arezzo Intour monitora la qualità dei suoi servizi in via principale tramite schede business di Google liberamente accessibili da tutti gli utenti, con immediata pubblicazione delle recensioni.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Fondazione Arezzo Intour dal momento della ricezione della fattura o documento equivalente al pagamento impiega 45 gg.
IBAN e pagamenti informatici
Fondazione Arezzo Intour ha i seguenti Iban: .
Fondazione Arezzo Intour effettua pagamenti e riscuote denaro prioritariamente con strumenti tracciati: bonifici, assegni, carte di credito, bancomat.
Fatturazione elettronica
Per la fatturazione elettronica il Codice Univoco di Fondazione Arezzo Intour è:
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Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
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Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
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Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicarsi a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
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Scheda Legge 124 2017 Adempimenti 2021
Scheda Legge 124 2017 Adempimenti 2020
Ad oggi, data la carenza di almeno uno degli indicatori delineati nella Delibera Anac n. 8/2015 e n. 1134/2017, e riportati all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013, quale la Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni (art. 6 Statuto), la Fondazione Arezzo Intour non risulta essere assoggettata alla normativa in materia di “Anticorruzione” e “Trasparenza”. Ciononostante, la Fondazione intende applicare le misure di trasparenza nello svolgimento delle sue attività istituzionali, ed in particolare nelle attività di pubblico interesse, cioè tutte quelle indirizzate al pubblico e mirate a soddisfare le esigenze della collettività, oltreché adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 06.02.2020, attraverso l’adozione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Fondazione Arezzo Intour.
Il regolamento citato prevede infatti che al Direttore della Fondazione spetti di “provvedere ad adempimenti amministrativi anche in tema di open data, compliance e trasparenza” ;
Le richieste su atti e/o decisioni e/o impegni economici e contabili raffigurabili nella nozione di “accesso civico” possono essere inviate via pec a
Le richieste saranno gestite con termine di 30 gg tramite gli uffici amministrativi della Fondazione:
direttore Dott. Rodolfo Ademollo – preposto agli adempimenti in materia di compliance, data base e trasparenza;
impiegato Dott. Franco Chiasserini – istruttore e collaboratore della Direzione;
telefono: 0575 1696300
Via degli Albergotti 13
52100 Arezzo
P.I. 02311580514
0575 1696300
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